Regola primitiva dell'Ordine degli Ospedalieri
- 28 Feb
FRATER RAYMONDUS DE PODIO MAGISTER.
REGULA HOSPITALIS HIEROSOLIMITANI
Nel nome di Dio, io Raimondo, servo dei poveri di Cristo e custode dell’Ospedale di Gerusalemme, con il consiglio dell’intero capitolo dei fratelli, chierici e laici, stabilisco di osservare i seguenti ordinamenti e statuti dettati per la casa dell’Ospedale Gerosolimitano.
Oppure:
Nel nome del Signore amen. Io, Raimondo, servo dei poveri di Cristo e custode dell’Ospedale di Gerusalemme, con il consiglio del capitolo dei fratelli, stabilisco quanto segue nella casa dell’Ospedale di San Giovanni Battista di Gerusalemme.
[1.] Innanzitutto ordino che tutti i fratelli che si consacrano al servizio dei poveri osservino, con l’aiuto di Dio, le tre cose che promettono a Dio nelle mani del sacerdote e sul libro [delle Sacre Scritture], e cioè la castità e l’obbedienza, vale a dire qualunque cosa
sia loro comandata dai loro maestri, e di vivere senza proprietà, poiché di queste tre cose Dio chiederà loro conto nell’ultimo combattimento.
Oppure:
Ordino che, con l’aiuto divino, tutti i fratelli che si consacrano al servizio dei poveri e alla difesa della fede cattolica (obsequium pauperum et tuitio fidei catholicae) mantengano ed osservino le tre cose che hanno promesso a Dio, e cioè la castità e l’obbedienza vale a dire che eseguiranno qualunque cosa sarà loro ingiunta dal proprio maestro - e di vivere senza proprietà, poiché di queste tre cose Dio chiederà loro conto nell’ultimo giudizio.
[2.] E non chiedano più di quanto dovuto, se non pane, acqua e i vestiti che sono stati loro promessi. E l’abbigliamento sia umile, poiché i nostri Signori poveri, dei quali diciamo di essere servi, vanno in giro nudi e sporchi. Ed è cosa vergognosa che il servo sia superbo e il suo Signore umile.
[3.] È stato inoltre stabilito che in chiesa il loro portamento sia decoroso e il tenore dei loro discorsi sia appropriato: i chierici servano all’altare il sacerdote indossando vesti bianche e così il diacono o il suddiacono o, se necessario, un altro chierico che eserciti lo stesso ufficio; in chiesa, di notte e di giorno, si tenga sempre acceso un lume; il sacerdote nella visita agli infermi indossi vesti bianche, portando religiosamente il Corpo del Signore; un diacono o un suddiacono o almeno un accolito [lo] precedano portando una lanterna con una candela accesa e la spugna con l’acqua benedetta.
[4.] Quando i fratelli si recheranno nelle città e nei castelli non vadano soli, ma in due o in tre, e non con chi essi vorranno, ma con quelli con cui il maestro ordinerà di andare; e quando giungeranno dove volevano, rimangano insieme; nell’abito e in ogni loro movimento non vi sia nulla che offenda lo sguardo di qualcuno, ma soltanto ciò che si addice alla santità del loro [stato]. Inoltre, quando si troveranno in una casa o in chiesa o in un luogo in cui vi siano donne, custodiscano a vicenda il loro pudore; nessuna donna
lavi il loro capo né i piedi né rifaccia i letti. Dio, che abita nei santi, in questo modo li custodisca. Amen.
[5.] A cercare l’elemosina per i santi poveri vadano i fratelli religiosi, sia chierici che laici; per l’ospitalità si rivolgano alla chiesa o a qualche onesta persona e ad essa chiedano il vitto in nome della carità, ma non acquistino nient’altro. Se non troveranno persone che diano loro cibo, acquistino un solo cibo, quanto basta per potersi sostenere.
[6.] Non accettino terre e pegni nella raccolta delle elemosine, ma le rendano per iscritto al proprio maestro, e anche il maestro con un suo scritto ne trasferirà la proprietà ai poveri presso l’Ospedale. Il maestro riceva da tutte le obbedienze [case dell’Ordine] un terzo del pane, del vino e di ogni cibo e se ne
avanza, l’eccedenza sia inviata con altre elemosine per iscritto ai poveri a Gerusalemme.
[7.] I fratelli di nessuna obbedienza [casa dell’Ordine] non si rechino a predicare per la raccolta delle offerte, se non coloro che il capitolo e i maestri della chiesa abbiano inviato. E i fratelli scelti per andare a raccogliere le offerte, in qualunque obbedienza [casa dell’Ordine] giungeranno, siano ricevuti e ricevano lo stesso trattamento degli altri fratelli e non accampino altre pretese. Portino con sé un lume e in qualunque casa saranno ospitati, di notte lo tengano acceso davanti a loro.
[8.] Proibiamo assolutamente che i fratelli vestano abiti di lusso o di fustagno o di pelliccia. Non mangino più di due volte al giorno e il mercoledì ed il sabato e dalla domenica di settuagesima fino al giorno di Pasqua non mangino carni, fatta eccezione per gli infermi ed i debilitati. Non si corichino nudi, ma indossino una camicia di lino o di lana o qualche altro tipo di vestito.
[9.] Se qualche fratello - voglia il cielo che mai accada - peccando cadrà nella fornicazione, se avrà peccato privatamente, privatamente dovrà pentirsi e fare una congrua penitenza; se invece sia stato sorpreso pubblicamente e con prove certe denunciato, nello stesso luogo in cui ha commesso il peccato, di
domenica, dopo le messe, quando il popolo sia uscito dalla chiesa, alla presenza di tutti, sia denudato e fustigato dal suo maestro chierico, se il peccatore è chierico; se invece è laico, sia duramente fustigato e percosso con cinghie e verghe da un chierico o da un suo incaricato e sia espulso dalla nostra società. Se, dopo un certo tempo, Dio gli toccasse il cuore e tornasse alla casa dei poveri e se confesserà di essere colpevole, peccatore e trasgressore della legge di Dio, e prometterà di emendarsi, sia riaccolto e gli si imponga una congrua penitenza e per un anno intero sia considerato come un estraneo; e durante questo tempo i fratelli constatino la sua riparazione e poi decidano ciò che riterranno più opportuno.
[10.] Se un fratello avrà litigato con un altro fratello e se si farà ricorso al procuratore della casa, questa sia la penitenza: digiuni per sette giorni il mercoledì e il venerdì a pane e acqua, mangiando per terra senza tavola e tovagliolo. E se colpirà [qualche fratello], i giorni saranno quaranta. E se si sarà allontanato dalla casa o dal maestro, cui si era affidato di sua volontà, senza il suo consenso, e se poi tornasse, mangerà in terra per quaranta giorni, digiunando il mercoledì e il venerdì a pane e acqua e sarà trattato come un estraneo per tanto tempo quanto è rimasto fuori, a meno che il tempo sia stato così lungo che il capitolo ritenga opportuno abbreviarlo.
[11.] Nella mensa, come dice l’Apostolo, ciascuno mangi in silenzio il suo pane; dopo la compieta beva soltanto acqua pura. Nel dormitorio i fratelli mantengano il silenzio.
[12.] Se un fratello non si sarà comportato bene e sarà stato corretto ed ammonito dal suo maestro o dagli altri fratelli due o tre volte e, per istigazione del diavolo, non abbia voluto correggersi, ci sia inviato a piedi con una lettera contenente la sua colpa. Tuttavia gli si dia il minimo necessario affinché possa venire da noi e possiamo correggerlo. E nessun [fratello] percuota i serventi a lui assegnati, ma il maestro della casa e i fratelli, davanti a tutti, esigano riparazione; in ogni caso, la giustizia sia mantenuta pienamente nel governo della casa.
[13.] Se un fratello, spogliatosi del proprio, possiede qualcosa al momento della morte senza averlo in precedenza dichiarato al suo maestro, non si faccia per lui nessun divino ufficio, ma sia sepolto come un quasi scomunicato e se durante la vita ha posseduto qualcosa di nascosto e l’ha celato al suo maestro e successivamente è stato ritrovato su di lui, il suo denaro gli sia legato al collo e sia condotto nudo nell’Ospedale di Gerusalemme o nelle altre case in cui è vissuto, fustigato da un chierico se è chierico, se invece laico da un fratello, digiunando per quaranta giorni il mercoledì e il venerdì a pane ed acqua.
[14.] A tutti voi ordiniamo, il che per noi è cosa molto necessaria, che per tutti quelli che moriranno in qualunque delle obbedienze [case dell’Ordine], si cantino delle messe per la sua anima per trenta giorni: nella prima messa ciascun fratello presente offra una candela con una moneta. Le monete, indipendentemente dall’ammontare, siano elargite ai poveri; al sacerdote che ha cantato le messe, se non appartiene alla casa, si diano vitto e alloggio per i giorni del suo servizio e terminato l’ufficio, il maestro gli faccia una carità; tutti gli indumenti del fratello defunto siano dati ai poveri. I fratelli sacerdoti, dopo aver cantato le messe per la sua anima, facciano preghiere al Signore Gesù Cristo; ogni chierico canti un salterio; ogni laico reciti cento cinquanta “Pater Noster”. E su tutti gli altri peccati, cose e ricorsi si giudichi in capitolo e si discerna secondo un retto giudizio.
[15.] Comandiamo da parte di Dio onnipotente, della beata Maria, del beato Giovanni e dei poveri che tutto quanto, come è scritto sopra, sia osservato con la massima cura e in ogni sua parte.
[16.] Quando arriverà un infermo, in quella obbedienza [casa dell’Ordine] stabilita dal maestro dell’Ospedale, sia ricevuto in questo modo: per prima cosa, dopo aver confessato religiosamente i suoi peccati ad un sacerdote, riceva la Santa Comunione, indi sia condotto ad un letto e là, come fosse il Signore, secondo le possibilità della casa, ogni giorno, prima che i fratelli si rechino a pranzo, sia rifocillato con carità; e ogni domenica in quella casa si cantino l’Epistola ed il Vangelo, e lo si asperga con l’acqua benedetta durante la processione. Se un fratello che ha responsabilità di obbedienze [case dell’Ordine] in varie regioni ha dato i denari dei poveri ad una persona secolare, affinché gli permetta con la forza di prevalere contro il suo maestro e i fratelli, sia del tutto espulso dalla società dei fratelli.
[17.] Se due o più fratelli vivono insieme ed uno di loro si comporta male nella sua vita, l’altro fratello non deve diffamarlo né pubblicamente, né con il priore, ma prima deve egli stesso correggere il fratello e, se questi non vorrà correggersi, allora dovrà prendere con sé due o tre altri fratelli per correggerlo.
E se il fratello si corregge, allora se ne rallegrerà; se invece non vorrà, allora deve scrivere la sua colpa e mandarla in segreto al maestro e ci si atterrà nei suoi confronti agli ordini del maestro.
[18.] Nessun fratello accusi un altro fratello, a meno che non possa ben provare la sua accusa; se lo fa, allora non è un buon fratello e dovrà sostenere la medesima punizione che sarebbe stata comminata all’accusato, se l’accusa fosse stata provata.
[19.] Tutti i fratelli di tutte le obbedienze [case dell’Ordine], che d’ora in avanti si offrono a Dio e al Santo Ospedale di Gerusalemme, portino sul petto le croci, sulle cappe e sui mantelli, in onore di Dio e della sua santa Croce; così che Iddio, per mezzo di questo vessillo e della fede e delle opere e dell’obbedienza, ci custodisca e ci difenda dal potere del diavolo in questo e nel secolo futuro, nell’anima e nel corpo, insieme a tutti i nostri benefattori cristiani. Amen.